Con i decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 sono stati revisionati e apportati correttivi a 69 studi di settore e sono stati approvati cinque specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. Tali studi non si applicano, in fase di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.
I correttivi hanno riguardato anche gli altri 136 già in vigore, non oggetto di revisione.

Gli studi di settore approvati non si applicano nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate nonché nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Naturalmente, nelle predette ipotesi, risulteranno applicabili i parametri, previsti dalla legge 549/1995.
Tra le principali novità che interesseranno gli studi applicabili a partire dal periodo d’imposta 2013, il documento di prassi si sofferma, in particolare, sulle seguenti modifiche alle analisi della territorialità:
- territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili, avente come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori delle locazioni degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale. I dati presi in considerazione per l’analisi, riferiti all’anno 2011, sono stati ricavati dall’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi)
- territorialità del livello delle quotazioni immobiliari, che mira a differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale. Anche per questo indicatore, i dati presi in considerazione per l’analisi, sempre riferiti al 2011, provengono dall’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi)
- indicatore livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, determinato a livello comunale, elaborato al fine di tener conto dell’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico
- indicatore livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef, definito allo scopo di tener conto dell’influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi
- indicatore livello delle retribuzioni che prende in considerazione l’influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi.
Si tratta delle seguenti fattispecie di anomalie nei dati dichiarati:
- incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
- valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi
- valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali
- mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti
- mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.
I risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2013 tengono inoltre conto di quattro tipologie di correttivi:
- modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”
- correttivi specifici per la crisi
- correttivi congiunturali di settore
- correttivi congiunturali individuali.
I risultati degli studi di settore evoluti per il 2013, senza tener conto ovviamente dei cosiddetti correttivi “crisi”, applicabili al solo 2013, possono trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità 2011. Ciò in quanto la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2013 si riferisce proprio a tale annualità.
Al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l’Ufficio dovrà verificare che le attività esercitate nel periodo d’imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente. Inoltre, l’utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria in relazione all’accertamento di annualità precedenti, è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti. In caso contrario potranno essere utilizzate dall’Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dalla infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ovvero deriva da insufficienze produttive dell’azienda.
In analogia a quanto già operato con le istruzioni relative ai modelli utilizzabili per il periodo d’imposta 2012, anche per l’annualità 2013 sono state predisposte istruzioni comuni relative ai quadri A, F, G, T, X, e V, richiamabili per la maggior parte degli studi di settore. L’intervento mira a appesantire eccessivamente le istruzioni relative ai 205 modelli da utilizzare per gli adempimenti dichiarativi relativi all’annualità 2013, fornendo, in documenti trasversali, le istruzioni per la compilazione della maggior parte degli studi in vigore.
In particolare, la crisi economica, che ha avuto effetti anche per il 2013, ha comportato la necessità di individuare, analogamente ai periodi d’imposta precedenti, alcuni correttivi in grado di riequilibrare la stima dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, in modo da tenere conto delle particolari condizioni economiche. Nello specifico è stato quindi predisposto un apposito quadro T – Congiuntura economica – per ciascuno dei 205 studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2013, contenente i dati necessari per consentire l’applicazione dei correttivi per la crisi.
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