In presenza di sei condizioni precise, stabilite dalla legge, il conduttore può chiedere l’intervento di un fondo statale (gestito dai Comuni) per poter adempiere ai propri impegni contrattuali con il padrone di casa. Questi casi sono:
1. licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
3. cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) che comporti una notevole riduzione del reddito;
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per causa di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente;
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Con il termine “morosità incolpevole” la legge, dunque, intende quella condizione di impossibilità sopravvenuta a pagare il canone di locazione, causata da una perdita o da una riduzione consistente della capacità reddituale del nucleo familiare.
I fondi a disposizione
La legge ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli che, per il 2014, avrà una disponibilità di 20 milioni di euro da ripartire, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome.
Le priorità
Gli enti locali provvederanno materialmente ad erogare l’aiuto finanziario per le famiglie in crisi locativa.
Quanto alla priorità nell’assegnazione dei benefici, saranno preferiti:
1. gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
2. gli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
3. gli inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
È previsto un tetto massimo: il contributo concedibile non potrà superare la somma di 8.000 euro.
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