lunedì 7 luglio 2014

PROBLEMI CON EQUITALIA ?

Sono aperti fino al 31 luglio i termini per riattivare la rateizzazione delle cartelle Equitalia per i contribuenti che avevano perso il beneficio per morosità. I contribuenti che ne faranno richiesta in tempo utile potranno avere un piano di dilazione fino a un massimo di 72 rate.
La rateazione è comunque il principale strumento sempre a disposizione del contribuente per agevolare i pagamenti. Se il debito è inferiore ai 50mila euro, basta una semplice richiesta, senza necessità di documentazione aggiuntiva. Sono possibili diverse tipologie di operazione: una rateizzazione fino a dieci anni, in presenza di particolari condizioni, prorogare una rateizzazione già in corso oppure chiederne una successiva in caso di nuove cartelle.
I contribuenti che vantano crediti con la pubblica amministrazione, possono utilizzarli in compensazione delle cartelle esattoriali.
Nel caso in cui il contribuente non ritenga di dover pagare le somme richieste dagli enti creditori, può chiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia, che poi provvederà a inviare le relative segnalazioni all’ente creditore.
Per assistenza e informazioni gli sportelli sul territorio sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.15. Per le situazioni più complesse, in tutti i capoluoghi di provincia sono disponibili lo “Sportello Amico“, e lo “Sportello Amico Imprese“. Molte informazioni sono comunque presenti sul sito istituzionale di equitalia, che prevede anche una serie di servizi specifici al contribuente: estratto conto, pagamenti con carta di credito, servizio contribuenti, invio richieste, modulistica, pianificazione delle rateazioni.
Per i contribuenti che non pagano, sono previste le procedure cautelari (fermo e ipoteca) ed esecutive (pignoramento). Prima di avviarle, Equitalia avvisa il contribuente con apposite comunicazioni. Anche in caso di pignoramento, la legge prevede una serie di tutele per il contribuente: non si può pignorare la prima casa, la quota pignorabile di stipendio o pensione va da un decimo a un quinto, non può essere disposto il fermo del veicolo che serve ad effettuare il proprio lavoro, non si possono effettuare ipoteche per debiti inferiori ai 20mila euro, non si possono pignorare immobili per debiti inferiori ai 120mila euro. In caso di pignoramento del conto corrente, non si può toccare la quota relativa a stipendio o pensione. In realtà, esiste anche una disposizione interna del 2013 in base alla quale Equitalia non procede sul conto corrente sul quale viene versato lo stipendio se l’assegno è inferiore ai 5mila euro al mese.

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