venerdì 11 luglio 2014

La contabilità di magazzino: finalità , strumenti e modalità di tenuta


Le scritture di magazzino, oltre a costituire un efficace strumento di gestione e controllo delle giacenze, risultano utili anche ai fini fiscali.
L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino non è esplicitamente previsto dal legislatore civilistico, anche se si può ritenere che la legge includa tale contabilità tra quelle «richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa
Secondo tale impostazione, quindi, essa è obbligatoria quando il volume dei movimenti di magazzino è tale da non poter essere controllato senza l’utilizzo dello strumento contabile.
La normativa fiscale, invece, impone espressamente alle imprese in contabilità ordinaria, la cui attività raggiunga determinati livelli dimensionali, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.
Non sono invece obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino le imprese individuali e le società di persone che operano in regime di contabilità semplificata, i professionisti e i titolari di redditi d’impresa occasionali.
L’obbligo fiscale della contabilità di magazzino, per le imprese in contabilità ordinaria, scatta a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
l’ammontare dei ricavi supera E 5.164.568,99 (esclusi quelli derivanti dalla cessione di titoli azionari e obbligazionari);
il valore delle rimanenze supera E 1.032.913,80 (escluse le rimanenze di titoli azionari e obbligazionari).
Supponiamo, ad esempio, che una società negli anni n e n + 1 abbia superato entrambi i suddetti limiti; l’obbligo della contabilità di magazzino scatta a partire dall’anno n + 3 (secondo periodo di imposta successivo); la legge, infatti, lascia l’anno n + 2 (primo periodo di imposta successivo) per organizzare l’impianto della contabilità`.
L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore al suddetto limite.
Analizziamo gli obblighi e le esenzioni in relazione al particolare settore di attività dell’impresa.
E `necessario distinguere a seconda che si tratti di aziende mercantili oppure di aziende di produzione di beni o servizi.
Per quanto riguarda le aziende mercantili, è necessario distinguere tra aziende all’ingrosso e al dettaglio.
Le aziende all’ingrosso sono obbligate in ogni caso alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino; per quelle al dettaglio, invece, l’obbligo vige soltanto se l’attività è svolta in due o più negozi e limitatamente ai movimenti di un eventuale magazzino centralizzato che rifornisca i vari punti vendita non situati nell’ambito dello stesso Comune o in Comuni limitrofi. Non e`, quindi, stabilito l’obbligo contabile nel caso in cui esista un solo negozio o esistano più negozi, ma senza magazzino centralizzato.
L’obbligo riguarda prevalentemente, quindi, la grande distribuzione.
Le aziende di servizi come regola generale sono obbligate alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.
Le aziende alberghiere e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, tranne casi particolari, sono escluse dall’obbligo.
Le aziende industriali, indipendentemente dal processo produttivo adottato (a lotti, a ciclo continuo, opere pluriennali su appalti, ecc.), sono obbligate alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, anche se secondo differenti modalità (ad esempio, per le opere pluriennali in appalto e` sancito l’obbligo di tenere schede di lavorazione  valore).

La normativa fiscale indica espressamente le categorie di beni per cui e` obbligatoria la registrazione delle quantità` entrate e uscite dal magazzino. Si tratta di:
merci destinate alla vendita, cioè i beni che vengono acquistati dalle aziende mercantili per essere poi rivenduti senza subire trasformazioni materiali;
 materie prime, sussidiarie, parti componenti e altri beni aventi consistenza fisica, destinati a essere fisicamente incorporati nei prodotti; si tratta di beni tipicamente utilizzati dalle imprese industriali esercenti l’attività di produzione di beni;
materie prime tipicamente consumate nell’attivita` produttiva di servizi; sono tali, ad esempio, i detersivi per le imprese di pulizia;
semilavorati, se distintamente classificati in inventario e acquistati da fornitori; i semilavorati ottenuti all’interno e i prodotti in corso di lavorazione non sono soggetti;
prodotti finiti;
imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti, come bottiglie, scatole in plastica, flaconi, ecc.,destinati a essere venduti con il prodotto;
materie prime e altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente; si tratta di beni che l’impresa industriale che attua lavorazioni per conto terzi su beni forniti dal committente utilizza direttamenteper svolgere la propria attivita`; ne sono esempi il filo e i bottoni per le aziende confezionatrici, i coloranti per le tintorie, ecc.
I beni esclusi dalle rilevazioni fiscali di magazzino sono invece:
 titoli obbligazionari, azionari e similari;
beni non incorporati fisicamente nei prodotti, come, ad esempio, i materiali di consumo (filtri, lubrificanti, cancelleria,materiale pubblicitario, ecc.);
pezzi di ricambio dei beni strumentali e materiali per le manutenzioni e riparazioni;
prodotti in corso di lavorazione;
imballaggi destinati a contenere una pluralità di prodotti ciascuno dei quali sarà venduto singolarmente (ad esempio, scatoloni di cartone);
beni di trascurabile rilevanza percentuale.
Sono considerati beni di trascurabile rilevanza percentuale singoli beni o categorie di beni il cui costo complessivo d’acquisto, nel periodo di imposta precedente, non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni dei quali è richiesta l’annotazione.

Nessun commento:

Posta un commento