C’è tempo fino a giovedì 31 luglio per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Per fruire dell’agevolazione, occorre aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone, aver posseduto nell’anno precedente (insieme con il coniuge convivente) un reddito complessivo non superiore a 6.714 euro, non convivere con altre persone - diverse dal coniuge - titolari di reddito. La scadenza del 31 luglio riguarda tutti coloro che sono interessati a beneficiare dell’agevolazione a partire dal secondo semestre e che, prima di tale data, hanno maturato i requisiti (quando si fruisce dell’esenzione per la prima volta, la richiesta va presentata entro il 30 aprile). L’abolizione del canone per i non più giovanissimi è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132, della legge 244/2007). Le regole per poterne usufruire e per richiedere l’eventuale rimborso di quanto versato per gli anni 2008-2010, sono state chiarite dalla circolare 46/E del 2010. I requisiti devono essere riferiti ai redditi dell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’esenzione. Confluiscono nel reddito rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione, oltre a quanto dichiarato con Unico (o con il 730) ovvero a quanto indicato nel Cud, anche i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta (ad esempio gli interessi sui depositi bancari e sui titoli di stato), le retribuzioni percepite da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche o consolari e dalla Santa sede o altri enti della Chiesa cattolica, e i redditi esteri non tassati in Italia; ne restano esclusi, invece, i redditi esenti (ad esempio le pensioni di guerra o di invalidità), i trattamenti di fine rapporto di lavoro e le relative anticipazioni, i redditi dell’abitazione principale e delle sue pertinenze e quelli soggetti a tassazione separata. Per le annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Ovviamente, se si perdono i requisiti (ad esempio, per superamento della soglia del reddito), il canone tornerà a essere dovuto e andrà versato spontaneamente. La dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inviata con plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 Sat - Sportello abbonamenti Tv - Casella postale 22 - 10121 – Torino, oppure, in alternativa, può essere consegnata a uno degli uffici territoriali delle Entrate.
Un Blog che tratta argomenti di economia aziendale,Macroeconomia e Finanza.
sabato 26 luglio 2014
giovedì 24 luglio 2014
NATURA DELLE IMPOSTE

Le Imposte sono prestazioni patrimoniali, laddove la volonta del soggetto non vi concorre (principio elaborato dalla dottrina tedesca). Accanto alle Imposte vi sono le TASSE, che comportano la richiesta di un determinato servizio. Con gli anni tale distinzione tra Imposte e Tasse si e affievolita;
e vi sono altre entrate (contributi, canoni..) laddove e difficile distinguere dove finisce il profilo dell’obbligatorieta e dove assume rilievo quello della libera scelta dei soggetti.
Altra distinzione si ha tra Imposte “personali”, che tengono in considerazione la condizione
personale del soggetto (es.: IRPEF) e Imposte “reali”, dove invece non ha alcun rilievo la condizione personale di ogni soggetto.
Nel caso dell’IRPEF il legislatore tiene in considerazione la situazione personale del soggetto con 2
meccanismi: deduzioni e detrazioni. Con le deduzioni si sottrae dal Reddito, con le detrazioni si
sottrae dall’Imposta.
e vi sono altre entrate (contributi, canoni..) laddove e difficile distinguere dove finisce il profilo dell’obbligatorieta e dove assume rilievo quello della libera scelta dei soggetti.
Altra distinzione si ha tra Imposte “personali”, che tengono in considerazione la condizione
personale del soggetto (es.: IRPEF) e Imposte “reali”, dove invece non ha alcun rilievo la condizione personale di ogni soggetto.
Nel caso dell’IRPEF il legislatore tiene in considerazione la situazione personale del soggetto con 2
meccanismi: deduzioni e detrazioni. Con le deduzioni si sottrae dal Reddito, con le detrazioni si
sottrae dall’Imposta.
Deduzioni:
si sottrae dal “reddito imponibile lordo”, per arrivare al “reddito netto”; le deduzioni coincidono gli oneri deducibili –previsti dall’art. 10 del T.U. delle Imposte Dirette –che sono le
spese che affronta ogni soggetto. L’elencazione operata dall’art. 10 e tassativa (ma le voci elencate
all’art 10 possono subire, anno per anno, delle modifiche), sono ad es. deducibili: le spese per
interessi sui mutui (in una certa percentuale), le spese per l’istr. Universitaria, le spese sanitarie,
ecc…
Detrazioni:
sono cifre fisse (a differenza delle deduzioni!), e sono riferibili alla condizione personale del soggetto: se e coniugato, se a figli a carico…
Con questi 2 strumenti si personalizza quindi l’Imposta, realizzando tuttavia una “discriminazionequantitativa”.
Analizziamo la procedura:
1. si sommano i redditi delle singole categorie (e si ha il “reddito lordo”)
2. dal reddito lordo si sottraggono le spese (oneri deducibili) e si ottiene il “reddito netto”
3. sul reddito netto si calcola l’imposta lorda
4. dall’Imposta lorda si sottraggono le “detrazioni” e si ottiene “l’imposta netta”.
Alta distinzione di rilievo e quella tra
Imposte Dirette ed Imposte Indirette:
le Imposte Dirette esprimono direttamente la capacita contributiva del soggetto, e possono essere sulreddito.. o sul patrimonio. Imposte Dirette sul reddito sono: l’IRPEF, l’IRES
Le Imposte Indirette sono invece imposte sui consumi (IVA) o sui trasferimenti (Imposta di Registro).
martedì 22 luglio 2014
DEVI RECUPERARE IL TFR?
I dipendenti, in caso di fallimento del proprio datore di lavoro, potranno ottenere comunque il pagamento del T.F.R. maturato, attraverso una richiesta al Fondo di Garanzia presso l’Inps.
La sentenza della Cass. n. 15369/14 del 4.07.2014 stabilisce che non è sempre necessaria l’apertura di un fallimento per ottenere il T.F.R. dall’Inps. È anche p...ossibile presentare l’istanza quando il datore di lavoro è semplicemente insolvente e a condizione che il creditore (ossia il dipendente) abbia prima effettuato, invano, un tentativo di esecuzione forzata.
Lo spiraglio è stato chiarito dalla Suprema Corte la quale ha tenuto giustamente conto del fatto che non tutte le imprese possono fallire: e ciò perché la legge fissa dei requisiti di indebitamento e di dimensione che non sempre ricorrono. Così, per esempio, se il datore non supera un certo fatturato o una predeterminata esposizione debitoria, le istanze di fallimento vengono rigettate dal tribunale.
In tali casi, i dipendenti che non hanno ottenuto il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto sono comunque tutelati, potendo fare richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia presso l’Inps.
L' Art. 2, comma 5, l. n. 297/1982 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) dispone la possibilità di pagamento del T.F.R. da parte dell’INPS qualora il datore di lavoro non soggetto a fallimento non adempia spontaneamente a tale pagamento, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l’esecuzione forzata per ottenere il credito.
Tale possibilità per il dipendente si apre tutte le volte in cui il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive (assenza dei requisiti dimensionali per fallire), vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (perché la mole di debiti non è sufficiente a far scattare la pronuncia di fallimento).
Si tratta di una interpretazione estensiva della legge, data anche alla luce di una direttiva dell’80 della Comunità Europea.
In definitiva – chiarisce la Corte di Cassa – se il datore di lavoro è assoggettabile al fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato o per l’assenza di requisiti soggettivi, il lavoratore può comunque ottenere le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS a condizione che prima abbia tentato – in maniera infruttuosa – un pignoramento (e salvo che risultino in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’esecuzione forzata).
lunedì 21 luglio 2014
La costituzione dell'azienda
La fase della costituzione
La fase di costituzione rappresenta il momento della nascita dell'attività d'impresa per iniziativa del soggetto aziendale. Tale fase è caratterizzata dalla presenza di numerosi problemi giuridico-burocratici. Inoltre il soggetto aziendale deve affrontare una lunga serie di problemi organizzativi.
Gli apporti iniziali
Il patrimonio di costituzione è il patrimonio netto esistente alla nascita dell'azienda, i cui elementi sono rappresentati dagli apporti effettuati dal proprietario (in caso di azienda individuale) o dai soci (in caso di azienda collettiva).
Gli apporti possono riguardare:
Nel redigere l'inventario di costituzione si applicano generalmente:
La fase di costituzione rappresenta il momento della nascita dell'attività d'impresa per iniziativa del soggetto aziendale. Tale fase è caratterizzata dalla presenza di numerosi problemi giuridico-burocratici. Inoltre il soggetto aziendale deve affrontare una lunga serie di problemi organizzativi.
Gli apporti iniziali
Il patrimonio di costituzione è il patrimonio netto esistente alla nascita dell'azienda, i cui elementi sono rappresentati dagli apporti effettuati dal proprietario (in caso di azienda individuale) o dai soci (in caso di azienda collettiva).
Gli apporti possono riguardare:- denaro, assegni bancari o circolari, disponibilità liquide fatte affluire sul c/c intestato all'azienda, valori bollati (marche da bollo, francobolli...) e altri valori (traveller's cheques, tickets...)
- beni in natura:
- apporti in natura disgiunti (beni tra loro non legati da vincoli di complementarietà economica, la cui funzionalità e il cui valore sono autonomi e autonomamente determinabili)
- apporti in natura congiunti (conferimenti o acquisti di aziende già funzionanti o di rami aziendali, vale a dire di beni legati da rapporti di funzionalità e complementarietà, il cui utilizzo e la cui valutazione non possono prescindere dagli altri beni). Un'azienda già funzionante costituisce un complesso economico che dispone di un nome già noto sul mercato, di un'organizzazione già collaudata, di personale già addestrato ed esperto, di una clientela reale e potenziale, di rapporti commerciali già avviati con i fornitori e di altri vantaggi acquisiti, che sommati prendono il nome di avviamento. È altresì possibile che l'avviamento sia negativo, qualora le qualità che ne fanno parte siano negative per l'impresa in oggetto. L'avviamento, o meglio il suo valore, aumenta o diminuisce il valore complessivo dell'azienda rispetto a un'azienda identica ma di nuova costituzione, così come il valore complessivo dei beni che costituiscono l'azienda rispetto alla somma dei valori degli stessi beni singolarmente considerati
Nel redigere l'inventario di costituzione si applicano generalmente:
- il criterio del valore nominale al denaro, ai fondi in c/c bancario o postale e ai debiti accollati all'azienda
- il criterio del presunto valore di realizzo ai crediti ceduti all'azienda
- il criterio del costo di riproduzione o di riacquisto alle merci, agli automezzi, ai fabbricati, ai terreni, agli impianti apportati...
- il criterio della capitalizzazione del reddito a un complesso aziendale funzionante. Tale criterio è applicato anche per la valutazione delle rendite, di cui si calcola il valore attuale
- obbligatoria (il patrimonio netto deve essere annotato nel libro degli inventari, di cui rappresenta la scrittura iniziale)
- necessaria (rappresenta il dato di riferimento per calcolare l'utile o la perdita del primo anno di gestione)
- significativa (evidenzia ai terzi il capitale proprio dell'azienda)
- la scelta degli strumenti, dei supporti, delle procedure, delle risorse da adibire a questo aspetto dell'attività amministrativa
- la numerazione progressiva delle pagine del libro giornale e del libro degli inventari prima della messa in uso
- la predisposizione del piano dei conti
- l'intestazione dei conti di mastro e degli eventuali sottoconti
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